Provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica

Art. 17 — Esoneri a favore di stranieri o di figli di italiani all'estero

Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti statali di istruzione media ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia, sono dispensati dal pagamento delle tasse stabilite dalla presente legge. Il beneficio e' sospeso per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermita'.

Testo vigente dal 17 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;645~art17 · fonte del testo