Art. 17 — Esoneri a favore di stranieri o di figli di italiani all'estero
Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti statali di istruzione media ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia, sono dispensati dal pagamento delle tasse stabilite dalla presente legge. Il beneficio e' sospeso per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermita'.
Testo vigente dal 17 agosto 1954
