Il Ministero degli affari esteri entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio e' autorizzato a concedere:

  • a)premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o apolidi nonche' a cittadini italiani residenti all'estero o ivi dimoranti per motivi temporanei e loro discendenti conviventi, i quali vengono in Italia a scopo di studio, di perfezionamento o di specializzazione o per effettuare ricerche di carattere scientifico;
  • b)premi e sussidi a cittadini italiani che si rechino all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o di specializzazione o di ricerche, di cui il Ministero degli affari esteri ravvisi l'opportunita' nel quadro dei rapporti culturali internazionali, ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse di studio per iniziative di altre amministrazioni;
  • c)sussidi ad istituzioni ed organismi internazionali ai quali il Ministero degli affari esteri sia tenuto a corrisponderli in base ad accordi per i fini di cui alle lettere a) e b);
  • d)contributi ad enti italiani che autonomamente erogano premi, borse di studio e sussidi per i casi e le finalita' di cui alle lettere a) e b) del presente comma. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti di cui al comma 1, puo' anche stipulare convenzioni con universita' e con enti pubblici o privati idonei a svolgere attivita' di assistenza e di inserimento culturale a favore dei cittadini stranieri, nonche' dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui alla lettera a) del comma 1. Gli enti di cui al comma 2 devono avere svolto, in conformita' al proprio statuto, attivita' continuativa di assistenza a studenti italiani e stranieri nei due anni accademici o scolastici immediatamente precedenti la stipulazione della convenzione stessa. Tali requisiti sono accertati dal Ministero degli affari esteri sulla base della documentazione presentata in merito all'attivita' svolta, tenendo anche conto della accertata attivita' di inserimento culturale operata dagli enti considerati. 4. L'elenco degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 e quello delle universita' e degli enti con i quali e' stata stipulata una convenzione per le finalita' della presente legge verranno allegati allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 gennaio 1992

Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1977 al 22 gennaio 1992. 23 parole tolte, 182 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o apolidi nonche' a cittadini italiani residenti all'estero o ivi dimoranti per motivi tolto: di lavoro temporanei e loro discendenti conviventi, i quali tolto: vengano aggiunto: vengono in Italia a scopo di studio, di perfezionamento o di specializzazione o per effettuare ricerche di carattere scientifico;

… culturali internazionali, ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse di studio per tolto: iniziativa aggiunto: iniziative di altre amministrazioni;

d) tolto: sussidi aggiunto: contributi ad enti italiani tolto: per aggiunto: che autonomamente erogano premi, borse di studio e sussidi per i casi e le finalita' di cui alle lettere a) e b) tolto: e per attivita' assistenziali a favore di aggiunto: del presente comma. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti di cui al comma 1, puo' anche stipulare convenzioni con universita' e con enti pubblici o privati idonei a svolgere attivita' di assistenza e di inserimento culturale a favore dei cittadini stranieri, nonche' dei cittadini italiani residenti all'estero, tolto: che si rechino in Italia per motivi culturali e scientifici. aggiunto: di cui alla lettera a) del comma 1. Gli enti di cui al comma 2 devono avere svolto, in conformita' al proprio statuto, attivita' continuativa di assistenza a studenti italiani e stranieri nei due anni accademici o scolastici immediatamente precedenti la stipulazione della convenzione stessa. Tali requisiti sono accertati dal Ministero degli affari esteri sulla base della documentazione presentata in merito all'attivita' svolta, tenendo anche conto della accertata attivita' di inserimento culturale operata dagli enti considerati. 4. L'elenco degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 e quello delle universita' e degli enti con i quali e' stata stipulata una convenzione per le finalita' della presente legge verranno allegati allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-04-11;288~art1 · fonte del testo