Provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica
Art. 18 — Perdita dell'esonero
I benefici previsti dai precedenti articoli si perdono dagli alunni che incorrano nelle punizioni disciplinari di cui alla lettera d) e seguenti dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1025, n. 653.
Testo vigente dal 17 agosto 1954
