Art. 19 — Borse di studio e assistenza scolastica
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A decorrere dall'anno scolastico 1954-55 sono istituite borse di studio annuali, per l'importo complessivo di lire 500 milioni, da conferirsi per concorso, ad alunni d'istituti di istruzione secondaria, capaci e meritevoli e appartenenti a famiglie particolarmente bisognose, con speciale riguardo al numero dei figli a carico. I concorsi sono provinciali e sono giudicati da Commissioni nominate dal Ministro per la pubblica istruzione e composte di funzionari, insegnanti e genitori di alunni non concorrenti. Ai membri della Commissione non spetta alcun compenso. La ripartizione, l'ammontare e le modalita' di conferimento delle borse sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro. Con la stessa procedura, le somme eventualmente non assegnate per borse di studio sono erogate per fini di assistenza e per altre provvidenze a favore degli alunni bisognosi e meritevoli degli istituti di cui al primo comma.
Testo in vigore dal 17 agosto 1954 al 29 luglio 1961
