Art. 2 — Stanziamento in bilancio
Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente articolo saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi dal 1954-55 al 1998-99. Le somme predette saranno ripartite regionalmente in proporzione alle aule scolastiche mancanti.
Testo vigente dal 17 agosto 1954
