Art. 3 — Garanzia prestata dallo Stato
Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del precedente art. 1, i mutui richiesti sono garantiti dallo Stato. In relazione alla garanzia prestata dallo Stato ai sensi del comma precedente il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dei Comuni alle scadenze stabilite, dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte dell'istituto mutuante, provvedera' ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito all'Istituto mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dei Comuni.
Testo vigente dal 17 agosto 1954
