Provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica

Art. 8 — Giudizio sull'idoneità delle aree Modalità per la compilazione dei progetti

Il giudizio sull'idoneita' delle aree, su cui dovranno sorgere gli edifici da costruire con i contributi assegnati in applicazione della presente legge, e' dato dall'ingegnere capo del Genio civile sentito il parere del provveditore agli studi. Entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno emanate nuove norme per la compilazione dei progetti per la costruzione degli edifici scolastici. Frattanto il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro, stabilira' le modalita' per la compilazione dei progetti stessi, tenendo presenti le particolari esigenze dei Comuni, frazioni di Comuni e sedi scolastiche nei quali gli edifici dovranno sorgere.

Testo vigente dal 17 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;645~art8 · fonte del testo