Art. 7 — Integrazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei Provveditorati alle opere pubbliche
Il capo del Servizio centrale per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione e' compreso fra i membri che, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il provveditore agli studi competente per territorio e' chiamato a partecipare alle riunioni dei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche, quando siano trattati argomenti attinenti all'edilizia scolastica.
Testo vigente dal 17 agosto 1954
