Art. 7 — Giudizio sull'idoneità delle aree - Determinazione delle aree nei piani regolatori
Il giudizio sull'idoneita' delle aree, la determinazione delle aree nei piani regolatori, gli effetti dell'approvazione dei progetti hanno luogo con le modalita' e nei termini stabiliti dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17. Il decreto di vincolo emesso dal provveditore alle opere pubbliche per le aree riconosciute idonee deve essere notificato ai proprietari interessati e cessa di avere effetto dopo tre anni dalla notifica.
Testo vigente dal 8 agosto 1962
