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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 1 lettere d), c) f), g) h), 2, 5, 10 e 11 della legge 3 aprile 1955, n. 279, in relazione alle calamita' naturali di cui alle lettere seguenti e nei limiti di stanziamento a fianco di ciascuna indicati:

  • a)alluvioni verificatesi nel bacino imbrifero del fiume Oglio e affluenti durante il secondo semestre del 1960, nelle province di Brescia e Bergamo, per la somma di lire 1.800 milioni;
  • b)alluvioni verificatesi nella provincia di Terni nel 1960 e terremoti verificatisi nelle province di Terni, Perugia e Rieti nel 1960 e nel 1961, per la somma di lire 350 milioni;
  • c)terremoti verificatisi nel secondo semestre del 1960 nella provincia di Firenze, per la somma di lire 350 milioni;
  • d)alluvioni verificatesi nel secondo semestre del 1960 nella provincia di Rovigo, per la somma di lire 150 milioni;
  • e)alluvioni verificatesi negli anni 1960 e 1961 nei Comuni rivieraschi del lago di Garda, per la somma di lire 200 milioni.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;4~art1 · fonte del testo