Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Nei territori delle zone danneggiate di cui all'articolo 1, lettera a), sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 938.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008
