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Per attuare le provvidenze e gli interventi di cui all'articolo 1, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.850 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per lire 50 milioni nell'esercizio 1962-63 per lire 2 miliardi nell'esercizio 1963-64 e per lire 800 milioni nell'esercizio 1964-65. Per gli interventi di cui all'articolo 3 e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1962-63 da utilizzarsi nelle province di Brescia e Bergamo.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;4~art4 · fonte del testo