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E' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi, in ragione di 2 miliardi, rispettivamente, nell'esercizio finanziario 1963-64, nel periodo 10 luglio-31 dicembre 1964 e negli esercizi 1965 e 1966, per l'attuazione di iniziative nonche' per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 14 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e secondo le disposizioni della legge 26 luglio 1956, n. 839, in favore di imprenditori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti mezzadri e coloni singoli od associati, per il miglioramento e l'incremento dell'olivicoltura. I contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di macchine per la coltivazione degli oliveti e per la raccolta delle olive, nella misura prevista dall'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454. Ai fini della concessione di tali contributi si applica la norma di cui al secondo comma del citato articolo. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potra' erogare, per ciascun esercizio finanziario, sugli stanziamenti relativi all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, una somma non superiore a 50 milioni di lire per conferire premi in denaro, a seguito di pubblico concorso, agli inventori di nuovi o piu' perfezionati mezzi e attrezzature per la raccolta delle olive.

Testo in vigore dal 16 giugno 1964 al 28 novembre 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-05-23;404~art7 · fonte su Normattiva