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I lavori da eseguire a norma della presente legge sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. Ai lavori medesimi non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Testo in vigore dal 23 aprile 1955 al 22 dicembre 2008

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