Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1955 al 22 dicembre 2008. 132 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I proprietari di fabbricati urbani o di parte di essi adibiti ad abitazione, siti nel territorio dei comuni di Salerno o di Cava dei Tirreni, distrutti o danneggiati e che, giusta attestazione dell'Ufficio del genio civile da rilasciarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, non li possano ricostruire o riparare in sito, possono delegare irrevocabilmente i Comuni predetti a provvedere per loro conto:
tolto: a) a tutto quanto occorre per la ricostruzione del cespite danneggiato o distrutto, anche in complessi edilizi unitari;
tolto: b) a riscuotere i contributi statali;
tolto: c) a stipulare i mutui previsti dal precedente articolo 4. Per i comuni di Vietri sul Mare, Maiori, Minori e Tramonti, la delega e le facolta' di cui al comma precedente possono essere attribuite all'Istituto autonomo per le case popolari di Salerno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-04-09;279~art13 · fonte del testo