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I proprietari di fabbricati urbani o di parte di essi adibiti ad abitazione, siti nel territorio dei comuni di Salerno o di Cava dei Tirreni, distrutti o danneggiati e che, giusta attestazione dell'Ufficio del genio civile da rilasciarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, non li possano ricostruire o riparare in sito, possono delegare irrevocabilmente i Comuni predetti a provvedere per loro conto:
- a)a tutto quanto occorre per la ricostruzione del cespite danneggiato o distrutto, anche in complessi edilizi unitari;
- b)a riscuotere i contributi statali;
- c)a stipulare i mutui previsti dal precedente articolo 4. Per i comuni di Vietri sul Mare, Maiori, Minori e Tramonti, la delega e le facolta' di cui al comma precedente possono essere attribuite all'Istituto autonomo per le case popolari di Salerno.
Testo in vigore dal 23 aprile 1955 al 22 dicembre 2008
