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I proprietari di fabbricati urbani o di parte di essi adibiti ad abitazione, siti nel territorio dei comuni di Salerno o di Cava dei Tirreni, distrutti o danneggiati e che, giusta attestazione dell'Ufficio del genio civile da rilasciarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, non li possano ricostruire o riparare in sito, possono delegare irrevocabilmente i Comuni predetti a provvedere per loro conto:

  • a)a tutto quanto occorre per la ricostruzione del cespite danneggiato o distrutto, anche in complessi edilizi unitari;
  • b)a riscuotere i contributi statali;
  • c)a stipulare i mutui previsti dal precedente articolo 4. Per i comuni di Vietri sul Mare, Maiori, Minori e Tramonti, la delega e le facolta' di cui al comma precedente possono essere attribuite all'Istituto autonomo per le case popolari di Salerno.

Testo in vigore dal 23 aprile 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-04-09;279~art13 · fonte del testo