Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 1955 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
A coloro ai quali siano stati concessi i contributi previsti dalla presente legge saranno, a richiesta, accordate anticipazioni non minori del 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verra' erogata secondo gli avanzamenti dei lavori.
Testo in vigore dal 23 aprile 1955 al 22 dicembre 2008
