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Le utenze d'acqua pubblica, per qualsiasi scopo esercitate sui corsi d'acqua Regina Majori, Beginna Minori e Bonea, i cui impianti e le cui opere di presa siano state rese inefficienti in dipendenza dei danni provocati dall'alluvione, sono esonerati dal pagamento del canone demaniale e degli eventuali sovracanoni per un triennio, previa presentazione alla Intendenza di finanza di un certificato dell'Ufficio del genio civile di Salerno, vistato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, attestante che gli impianti o comunque le opere di presa sono state rese inefficienti in dipendenza dell'alluvione.

Testo in vigore dal 23 aprile 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-04-09;279~art15 · fonte del testo