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[1]Art. 17;

[2]Per provvedere ai mutui previsti dal secondo comma dell'art. 4 e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo che sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 200 milioni nell'esercizio 1954-55, di lire 500 milioni in quello 1955-56 e' di lire 300 milioni in quello 1956-57

Testo in vigore dal 23 aprile 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-04-09;279~art17 · fonte del testo