Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1955 al 22 dicembre 2008. 115 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I benefici previsti dalla presente legge per la, riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani non sono cumulabili con quelli di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni. Qualora l'edificio o parte di esso, danneggiato o distrutto fosse stato adibito all'esercizio di attivita' industriali, commerciali o artigiane e risultasse in proprieta' a persona diversa da quella esercente le attivita' stesse, si applicano le provvidenze contemplate dalla presente legge per il ripristino dell'edificio, o di parte di esso, nei confronti del proprietario; mentre per i danni verificatisi alle attivita' industriali, commerciali o artigiane si applicano i benefici della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni, in favore dei loro titolari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-04-09;279~art5 · fonte del testo