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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1955 al 22 dicembre 2008. 115 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: I benefici previsti dalla presente legge per la, riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani non sono cumulabili con quelli di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni. Qualora l'edificio o parte di esso, danneggiato o distrutto fosse stato adibito all'esercizio di attivita' industriali, commerciali o artigiane e risultasse in proprieta' a persona diversa da quella esercente le attivita' stesse, si applicano le provvidenze contemplate dalla presente legge per il ripristino dell'edificio, o di parte di esso, nei confronti del proprietario; mentre per i danni verificatisi alle attivita' industriali, commerciali o artigiane si applicano i benefici della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni, in favore dei loro titolari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-04-09;279~art5 · fonte del testo