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I benefici previsti dalla presente legge per la, riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani non sono cumulabili con quelli di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni. Qualora l'edificio o parte di esso, danneggiato o distrutto fosse stato adibito all'esercizio di attivita' industriali, commerciali o artigiane e risultasse in proprieta' a persona diversa da quella esercente le attivita' stesse, si applicano le provvidenze contemplate dalla presente legge per il ripristino dell'edificio, o di parte di esso, nei confronti del proprietario; mentre per i danni verificatisi alle attivita' industriali, commerciali o artigiane si applicano i benefici della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni, in favore dei loro titolari.

Testo in vigore dal 23 aprile 1955 al 22 dicembre 2008

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