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I sinistrati bisognosi aventi titolo al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle loro case in virtu' del precedente art. 2 possono chiedere che tutti i lavori siano eseguiti a cura del Ministero dei lavori pubblici, impegnandosi al versamento, in dieci annualita', della quota a loro carico, secondo le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Agli effetti del presente articolo sono considerati bisognosi i proprietari che non risultino iscritti nei ruoli delle imposte di ricchezza mobile e complementare progressiva, non siano proprietari di altro fabbricato rimasto indenne ed abbiano un reddito dominicale non superiore a lire 1600, determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 489, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976.
Testo in vigore dal 23 aprile 1955 al 22 dicembre 2008
