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Le domande per la concessione dei contributi di cui alle lettere f) e g) dell'art. 1 debbono essere presentate, in carta libera, all'Ufficio del genio civile di Salerno, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 23 aprile 1955 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1955-04-09;279~art8 · fonte del testo