Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 aprile 1906 al 15 gennaio 1907. Leggi il testo vigente →
[1]Il tesoro provvedera' le somme di cui all'art. 1, coi mezzi indicati negli articoli 9 e 10 della legge 22 aprile 1905, n. 137 e nell'art. 1, lettera f della legge 25 giugno 1905, n. 261.
Testo in vigore dal 24 aprile 1906 al 15 gennaio 1907
