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[1]Il tesoro provvedera' le somme di cui all'art. 1, coi mezzi indicati negli articoli 9 e 10 della legge 22 aprile 1905, n. 137 e nell'art. 1, lettera f della legge 25 giugno 1905, n. 261.

[2]Non potra' pero' l'ammontare complessivo dei titoli di debito ferroviario, di cui nella citata legge 25 giugno 1905 (art. 1, lettera f e art. 2), superare la somma di 500 milioni di lire.

Testo in vigore dal 24 aprile 1906 al 15 gennaio 1907

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-04-19;127~art4 · fonte del testo

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