Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il tesoro provvedera' le somme di cui all'art. 1, coi mezzi indicati negli articoli 9 e 10 della legge 22 aprile 1905, n. 137 e nell'art. 1, lettera f della legge 25 giugno 1905, n. 261.

[2]Non potra' pero' l'ammontare complessivo dei titoli di debito ferroviario, di cui nella citata legge 25 giugno 1905 (art. 1, lettera f e art. 2), superare la somma di 500 milioni di lire. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1906, n. 638

1

La L. 23 dicembre 1906, n. 638 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Sono abrogati i limiti di cui al capoverso dell'art. 4 della legge 19 aprile 1906, n. 127".

Testo in vigore dal 15 gennaio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 1907

Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 1906 al 15 gennaio 1907.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 1906, n. 638

    La L. 23 dicembre 1906, n. 638 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Sono abrogati i limiti di cui al capoverso dell'art. 4 della legge 19 aprile 1906, n. 127".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1906-04-19;127~art4 · fonte del testo

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