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[1]Il tesoro provvedera' le somme di cui all'art. 1, coi mezzi indicati negli articoli 9 e 10 della legge 22 aprile 1905, n. 137 e nell'art. 1, lettera f della legge 25 giugno 1905, n. 261.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1906, n. 638
1La L. 23 dicembre 1906, n. 638 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Sono abrogati i limiti di cui al capoverso dell'art. 4 della legge 19 aprile 1906, n. 127".
Testo in vigore dal 15 gennaio 1907 al 16 dicembre 2009
