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Il sangue umano, raccolto in modo atto alla conservazione ed alla trasfusione, ed i derivati di esso, preparati nei Centri di cui all'articolo 4, non possono essere fonte di profitto, ma debbono essere ceduti o gratuitamente o dietro rimborso dei costi di raccolta e di preparazione, stabiliti dal medico provinciale sentita la Commissione provinciale di cui all'articolo 3, o mediante offerta di altro sangue da parte di terzi nella misura del pari stabilita dalla Commissione stessa. Sono esenti da qualsiasi imposta e tassa i provvedimenti che autorizzano l'impianto dei predetti Centri, nonche' la cessione del sangue e dei suoi derivati, operata in conformita' a quanto disposto dal precedente comma.
Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 26 maggio 1990
