Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1990 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 4 maggio 1990, n. 107.
Abrogato dal 26 maggio 1990
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Provvedimento abrogato dalla l. 4 maggio 1990, n. 107.
Abrogato dal 26 maggio 1990
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3 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1967 al 26 maggio 1990. 109 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il sangue umano, raccolto in modo atto alla conservazione ed alla trasfusione, ed i derivati di esso, preparati nei Centri di cui all'articolo 4, non possono essere fonte di profitto, ma debbono essere ceduti o gratuitamente o dietro rimborso dei costi di raccolta e di preparazione, stabiliti dal medico provinciale sentita la Commissione provinciale di cui all'articolo 3, o mediante offerta di altro sangue da parte di terzi nella misura del pari stabilita dalla Commissione stessa. Sono esenti da qualsiasi imposta e tassa i provvedimenti che autorizzano l'impianto dei predetti Centri, nonche' la cessione del sangue e dei suoi derivati, operata in conformita' a quanto disposto dal precedente comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1990, N. 107
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-07-14;592~art12 · fonte del testo