Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 maggio 1990

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1967 al 26 maggio 1990. 109 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Il sangue umano, raccolto in modo atto alla conservazione ed alla trasfusione, ed i derivati di esso, preparati nei Centri di cui all'articolo 4, non possono essere fonte di profitto, ma debbono essere ceduti o gratuitamente o dietro rimborso dei costi di raccolta e di preparazione, stabiliti dal medico provinciale sentita la Commissione provinciale di cui all'articolo 3, o mediante offerta di altro sangue da parte di terzi nella misura del pari stabilita dalla Commissione stessa. Sono esenti da qualsiasi imposta e tassa i provvedimenti che autorizzano l'impianto dei predetti Centri, nonche' la cessione del sangue e dei suoi derivati, operata in conformita' a quanto disposto dal precedente comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1990, N. 107

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-07-14;592~art12 · fonte del testo