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Le Associazioni provinciali e comunali di donatori e di datori di sangue debbono trasmettere al medico provinciale copia dell'atto costitutivo dello statuto e del regolamento interno. Le Associazioni a carattere nazionale debbono trasmettere al Ministro per la sanita' i predetti atti. Le Associazioni e le Sezioni di cui al primo comma sono tenute a mantenere aggiornato l'elenco dei soci. Le attivita' relative alla propaganda ed al reclutamento dei donatori e dei datori di sangue si svolgono sotto la vigilanza della Commissione provinciale di cui all'articolo 3.
Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 26 maggio 1990
