Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1990 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 4 maggio 1990, n. 107.
Abrogato dal 26 maggio 1990
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1990 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 4 maggio 1990, n. 107.
Abrogato dal 26 maggio 1990
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1967 al 26 maggio 1990. 86 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le Associazioni provinciali e comunali di donatori e di datori di sangue debbono trasmettere al medico provinciale copia dell'atto costitutivo dello statuto e del regolamento interno. Le Associazioni a carattere nazionale debbono trasmettere al Ministro per la sanita' i predetti atti. Le Associazioni e le Sezioni di cui al primo comma sono tenute a mantenere aggiornato l'elenco dei soci. Le attivita' relative alla propaganda ed al reclutamento dei donatori e dei datori di sangue si svolgono sotto la vigilanza della Commissione provinciale di cui all'articolo 3.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1990, N. 107
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-07-14;592~art18 · fonte del testo