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Il Ministero della sanita' puo' concedere contributi per:
- a)l'impianto ed il funzionamento dei Centri di cui all'articolo 4;
- b)l'incremento della produzione dei derivati del sangue umano non destinati alla vendita;
- c)il funzionamento delle Associazioni dei donatori del sangue;
- d)favorire corsi di aggiornamento per sanitari e tecnici addetti ai servizi trasfusionali;
- e)incrementare gli studi sulla trasfusione del sangue umano e sulla immunoematologia.
Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 26 maggio 1990
