Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1990 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 4 maggio 1990, n. 107.
Abrogato dal 26 maggio 1990
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1990 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 4 maggio 1990, n. 107.
Abrogato dal 26 maggio 1990
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1967 al 26 maggio 1990. 66 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il Ministero della sanita' puo' concedere contributi per:
tolto: a) l'impianto ed il funzionamento dei Centri di cui all'articolo 4;
tolto: b) l'incremento della produzione dei derivati del sangue umano non destinati alla vendita;
tolto: c) il funzionamento delle Associazioni dei donatori del sangue;
tolto: d) favorire corsi di aggiornamento per sanitari e tecnici addetti ai servizi trasfusionali;
tolto: e) incrementare gli studi sulla trasfusione del sangue umano e sulla immunoematologia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1990, N. 107
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-07-14;592~art23 · fonte del testo