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All'onere derivante dalla erogazione dei contributi indicati negli articoli 8 e 23, nonche' dalle spese relative al funzionamento delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 3 della presente legge, valutato in complessive lire 375 milioni annui, verra' fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 1144 (lire 70 milioni), n. 1162 (lire 175 milioni), n. 1163 (lire 30 milioni), n. 1184 (lire 65 milioni) e n. 1207 (lire 35 milioni) dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 26 maggio 1990
