Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1990 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 4 maggio 1990, n. 107.
Abrogato dal 26 maggio 1990
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Provvedimento abrogato dalla l. 4 maggio 1990, n. 107.
Abrogato dal 26 maggio 1990
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3 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1967 al 26 maggio 1990. 107 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: All'onere derivante dalla erogazione dei contributi indicati negli articoli 8 e 23, nonche' dalle spese relative al funzionamento delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 3 della presente legge, valutato in complessive lire 375 milioni annui, verra' fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 1144 (lire 70 milioni), n. 1162 (lire 175 milioni), n. 1163 (lire 30 milioni), n. 1184 (lire 65 milioni) e n. 1207 (lire 35 milioni) dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1990, N. 107
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-07-14;592~art25 · fonte del testo