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L'art. 3 della legge 6 marzo 1953, n. 99, e' sostituito dal seguente: "I sovraprezzi previsti dalla legge 3 novembre 1954, n. 1042, e successive modificazioni, saranno applicati, compresi i contributi di cui al capoverso dell'art. 13 della legge medesima, in ciascun anno, anche nel lunedi di Pasqua e i proventi relativi saranno devoluti alla Lega italiana per la lotta contro i tumori".

Testo in vigore dal 7 aprile 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-03-31;190~art1 · fonte del testo