[1]((Le Aziende statali o private esercenti di autostrade debbono applicare a favore del Fondo nazionale per il soccorso invernale un sovraprezzo sull'importo dei biglietti per il transito di automezzi per il trasporto di persone sulle, autostrade per dodici domeniche di ciascun anno.

[2]Il sovraprezzo anzidetto e' dovuto nella seguente misura:

[3]per importi fino a................ L. 200 L. 50

[4]" " da L. 201 a " 500 " 100

[5]" " " " 501 " " 1.000 " 200

[6]" " " " 1.001 " " 2.000 " 350

[7]" " oltre....... " 2.000 " 500 Sono esclusi dall'applicazione del sovraprezzo i veicoli appartenenti al Corpo diplomatico accreditato presso lo Stato italiano e presso la Santa Sede, nonche' a cittadini di Stati esteri. Sono altresi' esclusi dall'applicazione del sovraprezzo gli automezzi per il trasporto di persone adibite a servizi di linea. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contributi previsti dall'articolo 13 della presente legge, dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 190, e dall'articolo unico della, legge 29 marzo 1957, n. 224)).

Testo vigente dal 2 dicembre 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 dicembre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 13 novembre 1954 al 2 dicembre 1960. 34 parole tolte, 148 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Per le dodici domeniche di cui al precedente art. 6, sul prezzoaggiunto: Le Aziende statali o private esercenti di autostrade debbono applicare a favore del Fondo nazionale per il soccorso invernale un sovraprezzo sull'importo dei biglietti per il transito tolto: degli automezzi per aggiunto: di automezzi per il trasporto di persone sulle tolto: autostrade e' stabilito, a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale", un sovrapprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessiaggiunto: , autostrade per dodici domeniche di ciascun anno.

aggiunto: Il sovraprezzo anzidetto e' dovuto nella seguente misura:

aggiunto: per importi fino a................ L. 200 L. 50

aggiunto: " " da L. 201 a " 500 " 100

aggiunto: " " " " 501 " " 1.000 " 200

aggiunto: " " " " 1.001 " " 2.000 " 350

aggiunto: " " oltre....... " 2.000 " 500 Sono esclusi dall'applicazione del sovraprezzo i veicoli appartenenti al Corpo diplomatico accreditato presso lo Stato italiano e presso la Santa Sede, nonche' a cittadini di Stati esteri. Sono altresi' esclusi dall'applicazione del sovraprezzo gli automezzi per il trasporto di persone adibite a servizi di linea. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contributi previsti dall'articolo 13 della presente legge, dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 190, e dall'articolo unico della, legge 29 marzo 1957, n. 224.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-11-03;1042~art9 · fonte del testo