Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 1951 al 16 dicembre 2010. 99 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il rapporto d'impiego civile o di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e delle imprese private, nei riguardi dei dipendenti i quali siano stati dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, si considera cessato dalla data della scomparsa indicata nel verbale redatto dalla competente autorita' militare. Dalla medesima data indicata nel comma precedente e' liquidato agli aventi diritto, secondo i casi, l'indennizzo od il trattamento di quiescenza indiretto spettante, salvo conguaglio ai soli fini della corresponsione della pensione, con gli assegni gia' corrisposti. La eccedenza degli assegni predetti sulla pensione non deve essere recuperata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-10-01;1140~art1 · fonte del testo