Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1963 al 16 dicembre 2010. 135 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad occupare senza concorso, operai invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2, rispettivamente nella proporzione del 6 e del 3 per cento, in relazione al contingente di ciascuna delle categorie e nei limiti delle vacanze. E' tuttavia, richiesto l'accertamento dell'idoneita' professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione della prima e seconda categoria. Nel numero degli operai validi si calcola anche il personale femminile. Le stesse percentuali si applicano anche in rapporto agli operai assunti, in via eccezionale, con contratto di diritto privato. Le disposizioni di cui ai precedenti comma sono estese al personale operaio di ruolo e non di ruolo degli Enti pubblici. Il limite massimo di eta' per l'assunzione degli invalidi di guerra e', in ogni caso, quello previsto dall'ultimo comma del precedente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-06-03;375~art10 · fonte del testo