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Il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 3. - La lettera c) e' sostituita con la seguente: "c) da due rappresentanti dei consumatori designati dalle locali organizzazioni sindacali dei lavoratori". E' aggiunto il seguente comma: "I componenti della Commissione amministratrice restano in carica per la durata di due anni e possono essere confermati". Articoli 4 e 5. - Sono sostituiti dal seguente: "Gli Enti comunali di consumo hanno personalita' giuridica e sono sottoposti alla vigilanza del prefetto" Art. 6. - E' abrogato. Art. 7. - E' abrogato.
Testo in vigore dal 10 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008
