Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008. 82 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nei confronti degli Enti comunali di consumo che fruiscono attualmente della garanzia statale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 settembre 1946, numero 90 ed all'art. 2 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045; restano applicabili transitoriamente, fino al termine della garanzia medesima, le disposizioni contenute nell'art. 4 di quest'ultimo decreto legislativo, e gli Enti medesimi continueranno a comunicare i propri rendiconti annuali, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscano, anche al Ministero del tesoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-10-31;1901~art4 · fonte del testo