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A carico degli amministratori e dei dipendenti degli Enti comunali di consumo sono applicabili, senza pregiudizio delle sanzioni previste dal Codice penale, le disposizioni concernenti le responsabilita' degli amministratori, degli impiegati e di chiunque maneggi denaro pubblico, previste dalla legge comunale e provinciale vigente.

Testo in vigore dal 10 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-10-31;1901~art3 · fonte del testo