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Nei confronti degli Enti comunali di consumo che fruiscono attualmente della garanzia statale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 settembre 1946, numero 90 ed all'art. 2 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045; restano applicabili transitoriamente, fino al termine della garanzia medesima, le disposizioni contenute nell'art. 4 di quest'ultimo decreto legislativo, e gli Enti medesimi continueranno a comunicare i propri rendiconti annuali, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscano, anche al Ministero del tesoro.

Testo in vigore dal 10 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-10-31;1901~art4 · fonte del testo