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Per fronteggiare gli oneri dipendenti dalla gia' concessa garanzia statale e' autorizzata la spesa di lire 600 milioni. Il fondo di cui al precedente comma deve essere utilizzato per il pagamento delle quote di ciascun mutuo, nella misura e con le modalita' stabilite nel decreto di concessione della garanzia.
Testo in vigore dal 10 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008
