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Il decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 649, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 1. Dopo le parole: "delle chiese stesse" e' aggiunto il seguente periodo: "Al mobilio relativo sono estese le disposizioni dell'art. 1". Dopo le parole: "ad uso di seminari" sono aggiunte le altre: "e di istituzioni analoghe di religiosi". Alla fine dell'articolo dopo le parole: "distrutti da fatti bellici" sono aggiunte le altre: "anche se della Santa Sede". Art. 2. - Al quarto comma, le parole: "istituti pubblici di beneficenza" sono sostituite con le seguenti: "proprietari degli edifici destinati ad uso di beneficenza od assistenza secondo le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35". Art. 3-bis (nuovo). - "Tutti i progetti implicanti ricostruzioni ex novo o riparazioni di notevole entita' agli edifici di culto devastati dalla guerra sono sottoposti, ai fini della rispondenza ai precetti della liturgia e dell'arte sacra, all'esame preventivo della Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra cui spetta un rimborso di spese pari al 0,25 per cento dell'ammontare dei lavori da liquidare all'inizio dei lavori stessi per quelli da iniziare e nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge per quelli iniziati".

Testo in vigore dal 25 settembre 1950 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;784~art2 · fonte del testo