A decorrere dal 1 luglio 1951, l'indennita' di cui all'art. 14 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, modificato dal precedente art. 1, decade per il personale di cui alla lettera c) dell'art. 8 del citato decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ed allo stesso personale sono dovuti in ogni tempo e luogo gli assegni, le competenze ordinarie ed eventuali ed il trattamento di quiescenza nella stessa misura e con le stesse modalita' di concessione stabilite per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Per il mantenimento e la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, per le malattie, ricoveri in ospedali e luoghi di cura, licenze di convalescenza e relativo trattamento economico, nonche' per i trasporti in ferrovia, dei sottufficiali, guardie scelte, guardie ed allievi guardie, valgono le stesse norme stabilite per i pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Qualsiasi altra disposizione del citato decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, in contrasto con le presenti norme, e' abrogata.

Testo vigente dal 18 luglio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-04;538~art3 · fonte del testo