[1]Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 14. - La tabella inserita al terzo comma, e' sostituita dalla seguente, con decorrenza dal 1 luglio 1950:

[2]Gruppo A

[3]Grado IV........................ L. 12.000 Grado V........................ L. 10.000 Grado VI........................ L. 9.000 Grado VII........................ L. 8.500 Grado VIII....................... L. 7.500 Grado IX........................ L. 6.000 Grado X......................... L. 6.000 Sottufficiali e guardie

[4]Maresciallo maggiore.................. L. 5.300 Maresciallo capo.................... L. 5.150 Maresciallo ordinario.................. L. 4.900 Brigadiere....................... L. 4.350 Vicebrigadiere..................... L. 4.050 Guardia scelta..................... L. 3.650 Guardia......................... L. 3.400

Testo vigente dal 18 luglio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-04;538~art1 · fonte del testo