L'assegno ad personam di cui il personale attualmente gode in base al disposto dell'art. 28 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, sara' riassorbibile nei futuri aumenti della indennita' di cui al precedente art. 1, solo per effetto di promozione al grado superiore.

Testo vigente dal 18 luglio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-04;538~art2 · fonte del testo