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Il primo comma dell'art. 9 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni dell'art. 111 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, si applicano a tutti gli alloggi costruiti dalle cooperative che usufruiscono dei concorsi o contributi dello Stato, sostituendosi l'ente mutuante alla Cassa depositi e prestiti per quanto concerne il consenso alle cessioni, nei casi in cui il mutuo per la costruzione sia concesso da altro ente".

Testo in vigore dal 15 marzo 1952 al 22 dicembre 2008

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