Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1952 al 22 dicembre 2008. 95 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: In deroga al primo e secondo comma dell'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 715, i mutui di cui alla predetta legge possono essere concessi agli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 97 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'art. 12 della presente legge, anche se manchi il requisito della residenza nel Comune ove gli alloggi debbono essere costruiti, purche' essi od il coniuge, non legalmente separato, non siano ivi proprietari di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni delle loro famiglie.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-03-01;113~art19 · fonte del testo