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In deroga al primo e secondo comma dell'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 715, i mutui di cui alla predetta legge possono essere concessi agli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 97 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'art. 12 della presente legge, anche se manchi il requisito della residenza nel Comune ove gli alloggi debbono essere costruiti, purche' essi od il coniuge, non legalmente separato, non siano ivi proprietari di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni delle loro famiglie.

Testo in vigore dal 15 marzo 1952 al 22 dicembre 2008

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