Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'art. 90 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato con l'art. 6 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e' sostituito dal seguente: "Le cooperative che non siano costituite esclusivamente fra soci appartenenti alle categorie di cui allo art. 91, e che abbiano ottenuto il concorso od il contributo dello Stato, possono costruire ed acquistare case popolari ed economiche, soltanto a proprieta' indivisa e inalienabile. Nel caso di loro scioglimento, le costruzioni debbono essere cedute ad istituti per case popolari. Le dette cooperative, col consenso degli istituti finanziatori, e previa autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici, possono trasformarsi in cooperative a proprieta' individuale. Possono, tuttavia, costruire ed acquistare case popolari ed economiche a proprieta' individuale le cooperative costituite da membri delle due Camere del Parlamento o da impiegati addetti alle istituzioni create in virtu' di legge ed aventi funzioni essenzialmente statali".

Testo in vigore dal 15 marzo 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1952-03-01;113~art9 · fonte del testo